Per installare un sistema di videosorveglianza :

  1. redigere un documento interno contenente i motivi dell’installazione;
  2. raggiungere un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale, se presente;
  3. ottenere l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in mancanza di accordo con le RSU;
  4. esporre un’informativa minima indicante gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy; qualora il sistema di videosorveglianza fosse collegato alla Polizia, anche uno specifico cartello informativo;
  5. informare i clienti e i dipendenti della presenza di videocamere;
  6. nominare l’incaricato alla videosorveglianza, di solito un dipendente, che possiederà la seconda password, indispensabile per accedere alle immagini di videosorveglianza registrate;
  7. individuare in una piantina la dislocazione a cono delle telecamere (dislocazione di registratore e monitor);
  8. installare le telecamere in modo tale da riprendere solamente le parti dei locali più esposti a rischi di atti criminali;

La disciplina normativa: Cosa dice la legge?

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:

  1. esigenze organizzative e produttive
  2. la sicurezza del lavoro
  3. la tutela del patrimonio aziendale 

Ne risulta quindi che le telecamere non possono essere utilizzate per verificare che il dipendente si trovi al suo posto di lavoro o che stia eseguendo correttamente la sua prestazione di lavoro. 

L’art.  4 stabilisce inoltre che gli impianti possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali

La legge prevede anche che il dipendente sia adeguatamente informato. Il datore è quindi tenuto ad apporre adeguata cartellonistica e deve ottenere, dall’installatore, l’apposito verbale di collaudo che reca anche informazioni sul posizionamento, sui coni di ripresa, sui tempi di conservazione.

La riforma dell’art. 4, introdotta con il cosiddetto Jobs Act, ha eliminato il divieto espresso di riprese audiovisive per finalità di controllo a distanza che era contenuto nella  formulazione originaria.